Energy Release 2.0: le modifiche al decreto MASE aprono la fase operativa
Il meccanismo Energy Release 2.0 compie un passo decisivo verso l’operatività. Con la registrazione alla Corte dei Conti delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 29 luglio 2025, il sistema dedicato ai grandi consumatori elettrici esce dall’impasse e si prepara a sostenere concretamente la transizione energetica.
Un via libera atteso da oltre 3.400 imprese energivore, che nel 2024 avevano manifestato interesse a partecipare.
“Con la pubblicazione del decreto – ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin – si completa un passaggio fondamentale per rendere operativo l’Energy Release 2.0, uno strumento che coniuga la promozione delle rinnovabili con il sostegno alle imprese più esposte ai costi energetici”.
Cos’è l’Energy Release 2.0
L’Energy Release 2.0 è un meccanismo che lega nuovi investimenti in rinnovabili al sostegno delle aziende ad alto consumo di energia:
- Le imprese si impegnano a realizzare nuova capacità di generazione “verde”.
- In cambio, possono chiedere al GSE l’anticipazione di parte dell’energia che produrranno in futuro.
- Il GSE fornisce energia per tre anni a prezzi fissi e calmierati.
- Le aziende restituiscono la stessa quantità di energia in un arco di 20 anni, agli stessi prezzi.
Sono ammessi sia nuovi impianti sia interventi di repowering o revamping su fotovoltaico, eolico e idroelettrico, purché la capacità non sia inferiore a 200 kW.
Le novità introdotte dal decreto 2025
Il nuovo decreto recepisce le osservazioni della Commissione europea e aggiorna le regole per garantire maggiore trasparenza e compatibilità con il mercato interno. Le principali modifiche sono:
- nuove definizioni: introdotti i concetti di Soggetti terzi, Contratto di restituzione, Procedura competitiva e Vantaggio residuo.
- procedura competitiva: disciplinata la gara per selezionare i progetti di nuova capacità rinnovabile. Possono partecipare sia i clienti energivori (anche aggregati) sia soggetti terzi, con requisiti più stringenti per questi ultimi (titoli abilitativi, preventivo di connessione, conformità DNSH).
- clausola Claw-Back: se al termine dei 20 anni l’energia anticipata non è stata integralmente restituita, il contratto può essere prorogato fino a ulteriori 20 anni. In questa fase il prezzo riconosciuto coprirà solo i costi operativi e di manutenzione stimati dal GSE, salvo perizie asseverate. In alternativa, il titolare può chiedere la liquidazione immediata del vantaggio residuo.
Destinatari della misura
Il meccanismo è rivolto ai clienti finali energivori, ossia le imprese iscritte nell’elenco CSEA delle aziende a forte consumo di energia elettrica, dunque:
- è possibile partecipare come singoli o in forma aggregata, con un soggetto aggregatore come controparte contrattuale.
- sono ammessi società, enti, ditte individuali, pubbliche amministrazioni e imprese costituite all’estero che agiscono come clienti energivori o aggregatori.
- sono inclusi anche i soggetti iscritti o che abbiano presentato domanda per gli elenchi CSEA 2024 e 2025.
Il GSE precisa che non sono ammesse persone fisiche. Tuttavia, il regime coinvolge indirettamente anche soggetti terzi con cui le imprese possono stipulare PPA (Power Purchase Agreement), assumendosi l’onere della restituzione dell’energia anticipata.
Le prossime tappe
- Metà novembre 2025: pubblicazione delle nuove regole operative e degli schemi contrattuali.
- Entro 90 giorni: il GSE pubblicherà l’avviso per la procedura competitiva, avviando la selezione dei progetti che realizzeranno la nuova capacità rinnovabile.
Con le modifiche approvate l’Energy Release 2.0 diventa finalmente operativo, rafforzando il legame tra politiche industriali e sviluppo delle rinnovabili ed offrendo alle imprese energivore strumenti concreti per affrontare i costi energetici.