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Fotovoltaico agricolo Manovra 2026: tassazione ordinaria sull’eccedenza oltre 260.000 kWh per nuovi impianti a terra

Fotovoltaico agricolo Manovra 2026: cosa cambia per la tassazione degli impianti a terra

La Manovra 2026 introduce una modifica rilevante per il settore delle Agroenergie che interessa in modo specifico gli impianti fotovoltaici installati a terra in ambito agricolo. La novità normativa stabilisce che, per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, la produzione annua che supera la soglia di 260.000 kWh non potrà più beneficiare del regime agevolato tipico del reddito agrario. Questo cambiamento comporta una riclassificazione delle produzione eccedente come reddito d’impresa, con conseguenze immediate su tassazione, obblighi dichiarativi e tenuta contabile. Le imprese agricole che valutano nuovi investimenti in impianti a terra devono quindi aggiornare i propri piani economici e considerare l’impatto fiscale nella valutazione della redditività. La modifica non riguarda gli impianti su coperture, serre o pensiline, che mantengono il trattamento fiscale precedente salvo ulteriori interventi normativi. È fondamentale che i soggetti interessati comprendano la portata pratica della norma per evitare errori dichiarativi e per ottimizzare la gestione dei flussi energetici e finanziari. Di seguito, analizziamo i punti chiave della novità, le implicazioni contabili e fiscali, l’impatto economico e le azioni operative consigliate per le aziende agricole.

Cosa cambia per gli impianti

A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli impianti fotovoltaici a terra entrati in esercizio dopo il 31/12/2025 saranno soggetti a una disciplina fiscale diversa rispetto al passato quando la produzione rientrava nel reddito agrario fino a determinate soglie. La produzione annua eccedente 260.000 kWh sarà qualificata come reddito d’impresa e quindi assoggettata alla tassazione ordinaria prevista per la forma giuridica dell’azienda, con conseguente applicazione delle aliquote IRPEF o IRES e degli oneri contributivi eventualmente rilevanti. La norma mira a distinguere l’attività agricola tradizionale dall’attività energetica svolta su scala che supera la soglia di agrarietà, imponendo una separazione fiscale tra le due attività. Per gli impianti già in servizio alla data di riferimento la disciplina precedente rimane applicabile, mentre per i nuovi impianti la novità può incidere in modo significativo sul ritorno economico atteso. È quindi essenziale valutare la dimensione dell’impianto, la produzione stimata e le possibili soluzioni tecniche alternative che consentano di mantenere il trattamento agevolate o di ridurre l’impatto fiscale comprensivo.

Implicazioni fiscali e contabili

La qualificazione della produzione eccedente come reddito d’impresa comporta l’obbligo di tenuta di una contabilità separata per l’attività energetica, la corretta imputazione dei costi e la rendicontazione dei ricavi secondo le regole ordinarie. Le aziende agricole dovranno predisporre registri e documentazione che distinguano chiaramente i costi agricoli da quelli connessi alla produzione e cessione di energia, dimostrando la correlazione tra investimenti, ammortamenti e ricavi. Dal punto di vista fiscale, la tassazione ordinaria può comportare un aumento dell’onere fiscale rispetto al regime forfettario o agevolato, con effetti anche sulla determinazione del reddito imponibile e sulla base per contributi previdenziali. La necessità di una contabilità separata può richiedere l’adozione di software gestionali dedicati o l’assistenza continuativa di un consulente fiscale con un conseguente incremento dei costi amministrativi. È opportuno che le imprese rivedano i contratti di cessione dell’energia, le modalità di contabilizzazione e le politiche di prezzo per mitigare l’impatto fiscale e preservare la sostenibilità economica.