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Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: nuove regole sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza

Accordo Stato-Regioni 2025: obbligo formativo per datori di lavoro e aggiornamento biennale per i preposti

Il 17 aprile 2025 è stato approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 e da quella data ufficialmente in vigore.

Un accordo “unico” per la formazione

L’accordo, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), rappresenta un intervento organico e sistematico sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo completo è disponibile sul sito ufficiale della Conferenza Stato-Regioni e sostituisce e accorpa i precedenti provvedimenti in materia di formazione, introducendo un quadro normativo unitario e aggiornato. Viene così definita in modo omogeneo la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei corsi per tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori per la sicurezza e operatori di attrezzature.

Le principali novità introdotte

Tra le modifiche più rilevanti rispetto alla normativa precedente, si segnalano:

  • Formazione obbligatoria per i datori di lavoro: è ora previsto un corso di 16 ore per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore di attività. Si tratta di una novità assoluta, volta a rafforzare la consapevolezza e la responsabilità diretta del datore di lavoro nella gestione della sicurezza.
  • Formazione aggiuntiva nei cantieri edili: per le imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili, è introdotto un corso supplementare di 6 ore per i datori di lavoro, anche nel caso in cui intendano svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
  • Aggiornamento biennale per i preposti: la periodicità dell’aggiornamento per i preposti passa da cinque a due anni, in considerazione del ruolo operativo e di vigilanza che questa figura ricopre all’interno dell’organizzazione.

L’accordo prevede inoltre:

  • l’introduzione obbligatoria della verifica finale dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi;
  • il monitoraggio dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa;
  • la possibilità per le Regioni e le Province autonome di adottare misure più favorevoli, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti a livello nazionale.

Questo rappresenta un’evoluzione significativa nella disciplina della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con un obiettivo duplice: da un lato, garantire maggiore uniformità e qualità nei percorsi formativi; dall’altro, rafforzare la responsabilizzazione dei soggetti apicali, a partire dai datori di lavoro. Per le aziende, gli enti formatori e i professionisti della sicurezza, si apre ora una fase di adeguamento che richiederà attenzione, aggiornamento e pianificazione. La formazione non è più solo un obbligo normativo, ma uno strumento strategico per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.