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DM FER Z: pubblicato lo schema del nuovo decreto rinnovabili in consultazione pubblica

Pubblicato lo schema del FER Z

L’atteso decreto ministeriale (DM) FER Z è stato finalmente reso pubblico, tuttavia, non si tratta ancora dell’atto definitivo ma di uno schema provvisorio, una bozza pensata per raccogliere osservazioni e proposte dai soggetti interessati. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha infatti aperto una fase di consultazione pubblica, disponibile sul proprio sito istituzionale. Gli stakeholder avranno tempo fino al 19 dicembre 2025 per inviare i propri contributi, rispondendo ai quesiti predisposti dal Dicastero. Vediamo nel dettaglio i contenuti principali del nuovo decreto.

DM FER Z, cos’è

Il Decreto Ministeriale FER Z istituisce un nuovo meccanismo di supporto alle fonti rinnovabili, concepito come alternativa al precedente FER X.
Previsto dall’articolo 7-bis del decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea RED II, il provvedimento mira a stimolare investimenti in nuova capacità di produzione da rinnovabili, garantendo al contempo il minor costo possibile per i consumatori e una più efficiente allocazione dei rischi.

Il sistema si fonda sui cosiddetti “contratti standard per la decarbonizzazione”, stipulati tra il GSE e i soggetti selezionati tramite aste competitive. Quattro gli attributi chiave che lo caratterizzano: decentralizzato, market-based, integrato e standardizzato.

Un modello decentralizzato con profili standard

A differenza del modello centralizzato asset-based, il FER Z non definisce contingenti specifici per ciascuna tecnologia. Stabilisce invece un fabbisogno complessivo, lasciando agli operatori la responsabilità di individuare le soluzioni più adatte per rispettare gli obblighi contrattuali. L’obbligo non è dunque legato a un singolo impianto, ma a una quantità di energia da fornire. Lo strumento operativo è un Contratto per differenza (CfD) a due vie, associato a un profilo standard di produzione. Gli operatori selezionati dovranno immettere annualmente in rete energia rinnovabile proveniente da impianti nuovi e certificati. Secondo il MASE, il disaccoppiamento del contratto dagli asset sottostanti favorisce la realizzazione delle soluzioni tecnologiche a maggior valore aggiunto per il sistema elettrico, assicurando al contempo la piena integrazione delle nuove risorse nel mercato.

L’accesso avverrà tramite procedure competitive gestite dal GSE, da attuarsi entro il 31 dicembre 2029 ed entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il MASE definirà la progressione temporale dei contingenti di potenza obiettivo, associati ai diversi profili contrattuali standard, e pubblicherà i coefficienti da applicare alle offerte. Unico vincolo: la potenza complessiva incentivabile non potrà superare i 5 GW.

Il nuovo sistema di certificazione del GSE

Per garantire la tracciabilità dell’energia, il decreto prevede l’istituzione di due strumenti:

  • Albo impianti, in cui dovranno essere iscritti gli impianti vincitori delle aste, purché nuovi o potenziati e conformi al principio DNSH (Do No Significant Harm).
  • Sistema di certificazione ad hoc, da attivare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, che rilascerà certificati per ogni MWh immesso in rete. In caso di riduzioni dovute a vincoli di rete o dispacciamento, i certificati saranno calcolati sulla mancata produzione.

I certificati saranno assegnati ai titolari degli impianti o a soggetti terzi delegati, con possibilità di scambio su una piattaforma dedicata del GSE. Per ottenerli, gli impianti iscritti dovranno partecipare al Mercato del Bilanciamento e presentare offerte a scendere a prezzo non inferiore a zero nei periodi di probabile eccesso di generazione, come comunicato da Terna.

I contratti standard per la decarbonizzazione

Elemento centrale del DM FER Z sono i Contratti per differenza a due vie, stipulati con i soggetti selezionati ed ogni contratto sarà caratterizzato da un profilo standard e conterrà parametri quali:

  • orizzonte di pianificazione, in base ai tempi di realizzazione degli impianti;
  • periodo di consegna, definito in funzione della vita utile;
  • quota minima di immissione, legata al profilo contrattuale;
  • prezzo di esercizio aggiornato dal GSE;
  • prezzo di riferimento, ossia il valore di mercato utilizzato per calcolare i differenziali.

Per il profilo baseload, ad esempio, la bozza prevede:

  • orizzonte di pianificazione di 36 mesi;
  • periodo di consegna di 15 anni;
  • quota minima di immissione pari al 70%.

Il GSE corrisponderà al sottoscrittore il differenziale positivo tra prezzo di esercizio e prezzo di riferimento, in caso contrario sarà l’operatore a dover versare la differenza al Gestore. Il DM FER Z segna un passaggio importante nella politica energetica italiana e con un approccio più flessibile e orientato al mercato rispetto al FER X, il nuovo schema punta a favorire la realizzazione di impianti rinnovabili, garantendo al contempo stabilità economica e integrazione nel sistema elettrico. La consultazione pubblica rappresenta un’occasione cruciale per tutti gli stakeholder: fino al 19 dicembre 2025 sarà possibile contribuire alla definizione di uno strumento che avrà un impatto diretto sul futuro delle rinnovabili in Italia.